Statuto

ARCI – CIRCOLO CULTURALE – CENTRO D’ARTE “LA SPIGA”
Via Vesuvio 20/3
G E N O V A

DEFINIZIONI E FINALITA’
ART. 1
Il Circolo Culturale – Centro D’Arte “LA SPIGA”, aderente all’A.R.C.I., costituitosi in Genova il 16.06.1987, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.
Non persegue finalità di lucro.
ART. 2
Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, realizzando attività di AGGREGAZIONE CULTURALE ARTI FIGURATIVE E PERCORSI FORMATIVI DI CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, nonché servizi.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento del Circolo.
Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 5
E’ COMPITO DEL Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale (oppure: il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci).
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione:
ART. 6
I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dal Circolo;
– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
– a discutere ed approvare i rendiconti;
– ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea:
ART. 7
Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organo sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della Sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 8
La qualità di Socio si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
– espulsione o radiazione.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell’inflazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART. 11
Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva.
Art. 12
L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
Art. 13
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.
Art. 14
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
Partecipano all’assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa.
Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.
Art. 16
L’assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 17
L’assemblea è regolarmente costituita alla presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 18.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’art. 31.
ART. 19
L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
ART. 20
L’assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
– approva le linee generali del programma di attività;
– approva il rendiconto annuale;
– delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
– elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al Circolo.
– nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmo gli scrutini;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI
ART. 21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei socie dura in carica tre anni. E’ composto da sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominato, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
– il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio;
– il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le funzioni;
– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Circolo e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
ART. 24
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
– eseguire le delibere dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il rendiconto annuale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
– deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
– decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
– presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

ART. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
La parità di voti comporta la rielezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
ART. 26
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
ART. 27
Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazione dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Può deliberare l’espulsione dei soci deferenti al collegio, ai sensi dell’art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
ART. 28
Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all’assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.
ART. 29
I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.
ART. 30
Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro dei garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
ART. 31
La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all’art. 3, comma 4 quinquies, lett. B) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.
ART. 32
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.
UFFICIO REGISTRO ATTI CIVILI GENOVA n. 28538 del 26 Giugno 1998